Associazione di Promozione Sociale

“Associazione ITALIA IN MONORUOTA APS”

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

VERSIONE RIASSUNTA PER CHI HA FRETTA

1. Denominazione, Sede e Durata

• L’associazione si chiama “Italia in Monoruota APS” ed è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

• La sua durata è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’assemblea straordinaria.

2. Scopo e Finalità

L’associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra cui:

Promozione e diffusione del monoruota elettrico e altri mezzi di micromobilità sostenibile.

Organizzazione di attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive.

Eventi culturali, ambientali, turistici e ricreativi.

Interventi sociali e assistenziali per persone con disabilità e famiglie.

Attività di formazione ed educazione, inclusa la prevenzione della dispersione scolastica e il contrasto alla povertà educativa.

Collaborazione con enti pubblici per gestire impianti sportivi e culturali.

3. Struttura Associativa

Soci: Possono aderire sia persone fisiche che enti del Terzo Settore.

Diritti dei soci: Partecipare alle attività, votare in assemblea ed essere eletti negli organi associativi.

Obblighi: Rispettare lo statuto e versare eventuali quote associative.

4. Organi dell’Associazione

Assemblea dei Soci: Organo supremo, approva il bilancio, elegge il consiglio direttivo e delibera sulle modifiche statutarie.

Consiglio Direttivo: Composto da 5 a 11 membri, ha potere gestionale ed esecutivo.

Presidente: Rappresenta legalmente l’associazione.

Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti (se nominati): Vigilano sulla gestione finanziaria.

5. Risorse Economiche

• Le entrate derivano da quote associative, donazioni, contributi pubblici e privati.

Divieto di distribuzione degli utili: Eventuali proventi devono essere reinvestiti per le attività associative.

6. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

• In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà destinato ad altri enti del Terzo Settore o finalità di utilità sociale.

STATUTO

  1. E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “ITALIA IN MONORUOTA APS”, da ora in avanti denominata “associazione”.
  2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 saranno inseriti nella denominazione dell’Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
  3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Paduli, in via rotabile 19 con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria se ha luogo all’interno del medesimo Comune. 
  4. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
  1. L’associazione nasce per svolgere attività di utilità sociale, promuovendo iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, politico, economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomie delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali
  2. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
    1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
    2. L’Associazione ITALIA IN MONORUOTA ha lo scopo di promuovere e favorire in Italia, lo sviluppo e la diffusione della disciplina e l’uso del Monoruota elettrico e di altri mezzi di micromobilità elettrica come strumenti di mobilità sostenibile con l’obiettivo del contenimento dell’inquinamento acustico ambientale, del traffico urbano e del fabbisogno di spazi per il parcheggio, oltre la promozione e organizzazione di eventi artistici e sportivi. In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale, L’Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, si propone di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dell’uso e della pratica sportiva del Monoruota elettrico. Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. A tal fine l’Associazione Sportiva Dilettantistica potrà: attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali; allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni; esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti. allestire gazebo per la promozione e diffusione del Monoruota elettrico. L’Associazione, diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.
    3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
    4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    5. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
    6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
    8. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
    9. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
    10. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  1. Nello specifico, l’associazione considera basilare lo sviluppo della cultura della positività della disabilità e della solidarietà e che ogni persona, a prescindere dalla situazione di disabilità, dallo stato di salute e dall’età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente:
    1. instaura ed intensifica i rapporti con gli Organi legislativi internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e Centri, Pubblici e Privati, che attuano i servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
    2. promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi;
    3. dà alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per una adeguata comprensione e gestione della situazione;
    4. promuove sul piano Nazionale la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, giuridiche e prati-che sul problema della disabilità, con particolar riguardo alle patologie encefaliche;
    5. promuove ogni attività che sia utile a realizzare una riabilitazione come processo multiforme, pluridimensionale ed interdisciplinare: ossia non solamente, come momento medico, ma sociale, educativo, culturale, sportivo e lavorativo; proponendo conferenze, congressi e studi, volti alla soluzione dei problemi relativi alla prevenzione, cura e riabilitazione della disabilità con particolare riferimento alle patologie encefaliche e genetiche;
    6. promuove la pubblicazione e la diffusione di notizie, articoli, periodici, riviste o libri che riguardino le patologie encefaliche, sotto gli aspetti medici, legali e pratici.
    7. bandisce anche concorsi per tesi di laurea aventi ad oggetto tale argomento; 
    8. sollecita l’attuazione e lo sviluppo su tutto il territorio nazionale di servizi di riabilitazione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità per favorire la piena integrazione sociale; sviluppa la concezione dei servizi come “funzione pubblica”, indifferentemente dalla configurazione degli apparati che li producono e li erogano; 
    9. promuove l’integrazione scolastica ad ogni livello, la qualificazione professionale ed il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità con il riconoscimento del diritto effettivo alla retribuzione, fondato sul principio dell’eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, sollecita la fornitura di strumenti, attrezzature tecnologiche, presidi e servizi funzionali all’effettivo esercizio di tali diritti e quant’altro necessario per raggiungere l’autonomia personale.
    10. promuove la istituzione e/o la gestione di Centri, Servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, col S.S.N., e regionale mediante l’istituto dell’accreditamento;
    1. si impegna a far realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, le strutture socio-riabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitosa anche ai disabili che non possono lavorare;
    2. mantiene intese, collaborazioni e rapporti con le Organizzazioni Sociali e Culturali e le Associazioni Nazionali e/o estere, che si occupano delle persone, con disabilità per la soluzione dei problemi che le accomunano; produce ogni sforzo per favorire tutte le iniziative atte a costituire una efficace Federazione di tutte le Associazioni;
    3. svolge ogni attività, senza fine di lucro, utile al raggiungimento delle finalità e degli scopi indicati in questo articolo, compreso la gestione di Scuole di Specializzazione per gli insegnanti di sostegno in convenzione con le Università e/o di altre specializzazioni e ogni altra scuola, Corsi e progetti anche comunitari e/o attività finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento del personale della scuola, con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi suindicati ad eccezione di quelle attività accessorie per natura alle finalità di cui sopra, in quanto integrative delle stesse. 
    4. Svolge dette attività senza fini di lucro, con assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
    5. L’Associazione intende attivare iniziative di aggiornamento e formazione per i responsabili e gli operatori dei pubblici servizi, del volontariato, del “privato-sociale”, degli organismi del non profit; Inoltre, la formazione sarà altresì mirata a  sostenere i giovani in cerca di occupazione, favorire la domanda e l’offerta di lavoro, promuovere tirocini formativi, attuare interventi formativi e percorsi di aggiornamento professionale con metodologie e processi innovativi a sostegno delle risorse umane e, pertanto, la formazione professionale potrà prevedere l’elaborazione di piani e progetti di politica sociale e di creazione di nuove imprenditorialità per il recupero di un protagonismo nuovo dei giovani per l’inserimento attivo nel mercato del lavoro e lo sviluppo dell’impresa sociale”; la promozione di piani formativi specifici per l’educazione alla pace, alla nonviolenza, alla partecipazione ed all’impegno socio- politico, alla mondialità, al commercio equo e solidale, alla sobrietà, alla cittadinanza attiva.
    6. Svolgere servizi di assistenza (anche domiciliari) e ludico-ricreative per anziani e persone sole;
    7. Realizzare percorsi formativi di tipo professionale attinenti al raggiungimento dello scopo sociale.
  1. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L’ individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
  2. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  3. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. 
  2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro – nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore – che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. 
  3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: 
    • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché    recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
    • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  1. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. 
  2. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.  
  3. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 
  4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. 
  5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
  1. Gli associati hanno il diritto di:
    • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    • frequentare i locali dell’associazione;
    • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
    • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
    • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
  1. Gli associati hanno l’obbligo di:
    • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
    • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
    • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  3. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
  4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
  5. E’ considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
  6. L’associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all’interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l’escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l’esclusione sia decisa dall’Assemblea ordinaria. In tal caso l’Assemblea decide sull’esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
  7. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all’Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
  8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  9. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
  10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. 
  11. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
  1. Sono organi dell’associazione:
    • l’Assemblea; 
    • Il Consiglio direttivo;
    • il Presidente;
    • l’Organo di controllo (solo se nominato);
    • Revisore legale (solo se nominato);
  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
  2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
  3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato anche mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
  4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
  5. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
  6. L’assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l’individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l’associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento. 
  7. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  8. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
  9. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
    • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l’eventuale Organo di Controllo, l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
    • approva il bilancio di esercizio;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sulla esclusione degli associati;
    • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  3. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
  1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. 
  2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. 
  3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
    • elegge a maggioranza il Presidente E eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
    • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
    • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
    • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
    • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
    • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
    • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
    • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
    • individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
  1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11 (incluso il Presidente), nominati dall’Assemblea per la durata di TRE anni e sono rieleggibili.
  2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. 
  3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 
  4. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l’individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l’associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento. 
  5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
  6. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
  7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  8. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente. 
  9. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione. 
  10. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale. 
  11. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all’uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. 
  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. 
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E’ membro del Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. 
  5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
  1. L’assemblea può deliberare la nomina dell’Organo di Controllo.
  2. L’Organo di controllo (anche monocratico) è obbligatoriamente nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. 
  3. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.  
  4. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.  
  5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 
  1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
  1. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  1. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. 
  2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
  3. L’assemblea per l’approvazione del bilancio va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
  1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. 
  2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. 
  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
    • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
  1. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. 
  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 
  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  4. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
  7. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
  3. Relativamente ai soci che prestano attività lavorativa per l’associazione, il loro numero  non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% dei l numero degli associati.
  1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.  
  2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.